Art. 758 – Codice di procedura civile – Cose su cui non si possono apporre i sigilli e cose deteriorabili
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto - Dei procedimenti speciali > Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni > Capo II - Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli > Sezione I - Dell'apposizione dei sigilli
Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti [1731c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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