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Articolo 745 Codice di procedura civile — Rifiuto o ritardo nel rilascio

Articolo 745 Codice di procedura civile — Rifiuto o ritardo nel rilascio

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante può ricorrere al giudice di pace, [ al pretore o ] al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all’articolo 743, l’istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente [ , il pretore ] o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2095/2011

Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall’art. 745 c.p.c., cui rinvia l’art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria.

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Cass. civ. n. 1629/2010

Le controversie aventi ad oggetto il diritto ad ottenere il rilascio di copie di atti detenuti da pubblici depositari a disposizione del pubblico ex artt. 743 e ss. c.p.c. appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, riferendosi a richieste che, diversamente da quelle rivolte a pubblici funzionari in relazione ad atti da essi detenuti nell’esercizio di funzioni pubbliche e formati nell’ambito di procedure amministrative, non sono dirette a rendere trasparente l’attività della P.A., ma solo a conoscere il contenuto degli atti richiesti per ragioni di carattere informativo, e non essendo dunque necessario attivare alcuna procedura di accesso ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990.(Fattispecie relativa al diritto ad ottenere copia di sentenze di una commissione tributaria, sulla base di richiesta proposta da un soggetto estraneo al procedimento).

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Cass. civ. n. 16853/2005

Poiché, ai sensi dell’art. 2651 c.c., il conservatore ha l’obbligo di trascrivere l’atto anche senza l’ordine del giudice, il capo della sentenza contenente tale ordine non ha fra le parti un autonomo contenuto decisionale che lo renda suscettibile di impugnazione, giacché — in caso di rifiuto del conservatore — il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli artt. 2674 c.c., 113 bis disp. att. c.c. e 745 c.p.c.

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Cass. civ. n. 370/1995

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto in base all’art. 111 Cost. contro il decreto emesso dal presidente del tribunale in sede di ricorso
ex art. 2674 c.c., art. 113 bis att. stesso codice e 745 c.p.c. avverso il rifiuto di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari, trattandosi di un provvedimento conclusivo di un procedimento che non comporta esplicazione di una attività giurisdizionale in sede contenziosa, in quanto non ha ad oggetto la risoluzione di un conflitto d’interessi, ma il regolamento secondo legge dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, e non suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti interessate adire la normale via contenziosa per ottenere una pronuncia sull’esistenza del loro diritto.

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Cass. civ. n. 10917/1993

Il decreto, reso dal presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 745 c.p.c., su ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza (nella specie, in ragione del mancato pagamento dell’imposta di registro), non è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell’art. 111 della Costituzione, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, che è adottato sulla base della audizione di detto cancelliere e senza necessità d’instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, e che, pertanto, non si traduce in statuizione sul diritto stesso (statuizione non ravvisabile in valutazioni al riguardo di tipo meramente delibativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilità in sede contenziosa nel rapporto con l’Amministrazione depositaria del documento.

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