14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2095 del 28 gennaio 2011
Testo massima n. 1
Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari [ oggi Agenzia del territorio ] di eseguire una trascrizione, previsto dall’art. 745 c.p.c., cui rinvia l’art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]