14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10917 del 4 novembre 1993
Testo massima n. 1
Il decreto, reso dal presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 745 c.p.c., su ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza [ nella specie, in ragione del mancato pagamento dell’imposta di registro ], non è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell’art. 111 della Costituzione, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, che è adottato sulla base della audizione di detto cancelliere e senza necessità d’instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, e che, pertanto, non si traduce in statuizione sul diritto stesso [ statuizione non ravvisabile in valutazioni al riguardo di tipo meramente delibativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilità in sede contenziosa nel rapporto con l’Amministrazione depositaria del documento.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]