17 Mar Articolo 743 Codice di procedura civile — Copie degli atti
Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [ 2714, 2715 ], ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.
La copia d’un testamento pubblico [ c.c. 603 ] non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia [ 745 2, 746 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1973/1986
Il provvedimento, con il quale il presidente del tribunale, nell’ambito della procedura contemplata dagli artt. 743 e ss. c.p.c. in tema di copie di atti pubblici, ordini all’autorità comunale di rilasciare copia legale di una domanda di concessione edilizia presentata dal privato, ravvisando la ricorrenza dei requisiti dall’art. 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 (convertito, con modificazioni, in L. 25 marzo 1982, n. 94) per la configurabilità di un «silenzio-assenso» della amministrazione equiparabile all’accoglimento di detta domanda, comporta l’esercizio di funzioni esorbitanti dalle attribuzioni del predetto giudice, sia per l’applicabilità di detta procedura ai soli atti tenuti da pubblici funzionari a disposizione del pubblico, non anche quindi a quelli tenuti per ragioni del loro ufficio, sia per il tradursi di quell’ordine in una condanna dell’amministrazione ad un facere in un settore affidato ai suoi poteri autoritativi, con conseguente violazione del divieto posto dall’art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e gli indicati vizi devono ritenersi denunciabili con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 della Costituzione, in considerazione della portata sostanzialmente decisoria del provvedimento medesimo).
Cass. civ. n. 2547/1972
Nel processo fallimentare i terzi non hanno un diritto alla libera consultazione del fascicolo fallimentare e — fuori dei casi degli atti dichiarati consultabili da chiunque (come, ad esempio, la sentenza dichiarativa di fallimento) o dai particolari soggetti destinatari degli effetti dell’atto — possono esaminare (ed, eventualmente, estrarne copia) soltanto quegli specifici atti e documenti contenuti nel fascicolo fallimentare, per i quali sussista un loro interesse diretto, concreto ed attuale. Tale interesse non sussiste nei confronti dell’ex amministratore giudiziario della società fallita, convenuto in giudizio dal curatore del fallimento per fatti dannosi commessi nell’esercizio delle sue funzioni.
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