Art. 710 – Codice di procedura civile – Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi
[Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20034/2024
In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita; solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili.
Cass. civ. n. 10318/2024
In tema di scioglimento del matrimonio, la domanda di un genitore, volta ad ottenere provvedimenti relativi all'amministrazione del patrimonio personale del figlio minore, ove il contrasto con l'altro genitore sia insorto dopo la conclusione del procedimento di divorzio, va proposta dinanzi al giudice tutelare, competente, altresì, ai sensi dell'art. 321 c.p.c., alla nomina del curatore speciale, stante il conflitto di interessi dei genitori con il minore, ed alla liquidazione del relativo compenso, non potendo trovare applicazione l'art. 38 disp.att. c.c., che opera nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio o di quelli per le modifiche dei provvedimenti relativi alla prole, introdotti ex artt. 710 c.p.c. o 337-quinquies c.c..
Cass. civ. n. 11636/2020
Deve escludersi che il procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, il cui "thema decidendum" è rappresentato dall'esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base della decisione, comporti anche un accertamento con efficacia di giudicato sull'assenza dell'avvvenuta riconciliazione dei coniugi, ove la questione non sia stata posta da alcuna delle parti processuali. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2017).
Cass. civ. n. 27205/2019
La proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi è ammissibile anche qualora risulti pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria. (Nella specie, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta di modifica dell'assegno sol perché proposta nel corso del giudizio di divorzio, sebbene in questo giudizio non fosse stato adottato alcun provvedimento provvisorio in merito).
Cass. civ. n. 12018/2019
Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l'affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell'art.111 Cost.
Cass. civ. n. 15137/2015
Nei giudizi di separazione personale dei coniugi, la proposizione dell'appello si perfeziona, ex art. 8 della l. n. 74 del 1987, applicabile in forza dell'art,. 23 della stessa legge, con il deposito, nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dell'impugnazione, sicché ogni eventuale vizio o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione ormai perfezionatasi, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante perché provveda a rimuoverlo nel termine all'uopo assegnatogli. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inesistenza della notificazione del ricorso in appello, non rinvenuta nel fascicolo di parte sebbene risultasse indicata tra i documenti prodotti e la cui relata, da cui sola può evincersi l'effettiva notifica degli atti processuali, non è stata nemmeno trascritta nel controricorso nel rispetto del principio di autosufficienza).
Cass. civ. n. 21669/2014
Nel procedimento camerale di modifica delle condizioni di divorzio, il reclamo proposto alla corte di appello, avverso il provvedimento reso dal tribunale, non è improcedibile se sia stata omessa, nel termine assegnato dal giudice e non prorogato anteriormente alla sua scadenza, la notificazione del ricorso con l'unito decreto di fissazione dell'udienza, poiché alla parte può essere concesso un nuovo termine, ex art. 291 cod. proc. civ., per la rinotifica.
Cass. civ. n. 6297/2014
La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni di natura economica, imposte al coniuge in sede di separazione consensuale (nella specie relative al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario), va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale.
Cass. civ. n. 21336/2013
Il decreto pronunciato in sede di reclamo avverso un provvedimento provvisorio reso ai sensi dell'art. 710, terzo comma, c.p.c. ha la stessa natura del provvedimento reclamato e non è, quindi, suscettibile di acquistate autorità di giudicato, essendo destinato a perdere efficacia a seguito dell'emissione del provvedimento definitivo.
Cass. civ. n. 11218/2013
In tema di procedimento per la modifica delle condizioni di separazione, non è affetta da inammissibilità per tardività la domanda di affidamento condiviso formulata per la prima volta all'udienza di fronte al tribunale, trattandosi di procedimenti in cui vengono in rilievo finalità di natura pubblicistica relative alla tutela e cura dei minori, non governati, quindi, dal principio della domanda.
Cass. civ. n. 4376/2012
Il provvedimento che modifica le condizioni di separazione tra i coniugi, pronunciato ai sensi dell'art. 710 c.p.c., è immediatamente esecutivo, in quanto ad esso non si applica il differimento dell'efficacia esecutiva previsto in via generale dall'art. 741 c.p.c. per gli altri provvedimenti camerali.
Cass. civ. n. 24996/2010
L'art. 4, comma primo, della legge n. 54 del 2006 stabilisce che nel caso in cui la sentenza di separazione giudiziale sia già stata emessa al momento della entrata in vigore della stessa legge, ciascuno dei coniugi possa richiedere, nei modi previsti dall'art. 710 c.p.c., l'applicazione delle nuove disposizioni della citata legge n. 54 del 2006, riconducendo l'innovato regime nell'ambito delle sopravvenienze valutabili; ne discende che, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., tale nuovo regime giuridico sostanziale deve ritenersi applicabile anche nei giudizi di separazione personale ancora in corso.
Cass. civ. n. 22394/2008
Ai giudizi di modifica delle condizioni economiche stabilite nella separazione, si applicano gli ordinari criteri di competenza e, quindi, oltre al foro generale delle persone fisiche, è competente anche il foro concorrente relativo alle obbligazioni; pertanto, sussiste la competenza del tribunale che ha pronunziato o ha omologato la separazione, nel cui circondario sono sorte le obbligazioni di cui si tratta.
Cass. civ. n. 27082/2007
Il procedimento relativo alla revisione, per fatti sopravvenuti, delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati è di tipo camerale e va definito anche in sede di reclamo, con decreto soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., e tanto vale, ai sensi dell'art. 394, primo comma, c.p.c., anche per il provvedimento assunto all'esito del giudizio di rinvio, né tale regime muta per il sol fatto che la corte di rinvio abbia adottato la forma della sentenza, anziché del decreto, atteso che l'erronea adozione della forma della sentenza non incide sul regime giuridico della pronuncia, corrispondente a quello previsto in via generale dalla legge.
Cass. civ. n. 17645/2007
Ai sensi dell'articolo 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo – ricorso, anziché citazione – alla decisione in camera di consiglio; detto atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui agli art. 325 e 327 c.p.c., con la conseguenza che l'appello, che sia proposto con citazione, anziché con ricorso, può considerarsi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di tali termini.
Cass. civ. n. 22491/2006
Il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione personale tra i coniugi, può essere modificato o estinguersi solo mediante la procedura di cui all'art. 710 c.p.c., con la conseguenza che il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare ipso facto in assenza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere l'accertamento di tali circostanze.
Cass. civ. n. 5304/2006
Proposta, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, domanda di divisione dei beni in comunione, e ritenuta la stessa ammissibile in primo grado fuori dalle ipotesi di «connessione qualificata» (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) – per le quali l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990 consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi –, e ritenuta la stessa ammissibile in primo grado, l'appello contro il solo capo della relativa sentenza concernente la domanda di divisione va proposto con il rito ordinario, cui detta domanda è soggetta, e non già con il rito camerale, previsto con riferimento alla impugnazione delle sentenze in materia di separazione personale.
Cass. civ. n. 6011/2003
Nelle procedure camerali le quali si concludano con un provvedimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di diritto soggettivo e quindi suscettibile di acquistare autorità di giudicato (e tale è senz'altro la pronuncia che, in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., disponga la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge), trovano piena applicazione i principi del processo di cognizione relativi all'onere dell'impugnazione ed alla conseguente delimitazione dell'ambito del riesame da parte del giudice di secondo grado, alle questione a lui devolute con i motivi di gravame. Da ciò consegue fra l'altro che, qualora il provvedimento di primo grado venga tempestivamente investito, ad opera di una delle parti, di reclamo innanzi alla Corte di appello, la controparte è abilitata — sì — ad introdurre specifiche istanze di riesame e di riforma del provvedimento stesso per ragioni diverse e contrapposte, ma deve farlo con analoga tempestività e con atto scritto formale (memoria) da depositare, al più tardi, alla prima udienza, mentre non le è consentito di poi aggiungere, nell'ulteriore corso del procedimento di gravame, ulteriori motivi di impugnazione.
Cass. civ. n. 3222/1998
La competenza a provvedere sulla domanda di modifica degli accordi in tema di affidamento dei figli minori raggiunti in sede di separazione consensuale omologata (ovvero di modifica delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione consensuale o con quella di scioglimento o di nullità del matrimonio) spetta al tribunale ordinario, individuandosi, per converso, nel tribunale dei minorenni il giudice competente a conoscere (in via residuale) delle richieste di intervento ablativo o modificativo della potestà genitoriale, ai sensi degli artt. 330, 333 c.c., con la conseguenza che, adottato, da parte di quest'ultimo giudice, in pendenza del giudizio di separazione, un siffatto provvedimento, il giudice della separazione dovrà tener conto di esso, come factum superveniens, ai fini della eventuale modifica dei provvedimenti provvisori adottati.
Cass. civ. n. 9527/1994
In tema di modificazione dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, la forma del procedimento in camera di consiglio fissata dall'art. 710 c.p.c., come modificato dalla L. 29 luglio 1988, n. 331, coinvolge l'intero procedimento e non soltanto la sua fase decisoria, con la conseguenza che l'atto introduttivo del giudizio deve rivestire la forma del ricorso e non quella della citazione.
Cass. civ. n. 7488/1994
Poiché l'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, deve sempre ritenersi ammissibile — proprio per l'opportunità del simultaneus processus innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali indubbiamente connesse — la domanda di adeguamento dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, anche se il coniuge che tale adeguamento richiede non si opponga alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e richieda, contestualmente, la corresponsione dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5, L. n. 898 del 1970 e sempre che non si richieda, per lo stesso periodo, la concessione di entrambi gli assegni.
Cass. civ. n. 1551/1983
Alla stregua del disposto dell'art. 38 (nuovo testo) disp. att. c.c., sulla competenza del tribunale per i minorenni, coordinato con le norme dettate dagli artt. 155 e 317 c.c., 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 e 710 c.p.c., i provvedimenti di revisione delle condizioni di affidamento dei figli minori di coniugi separati, in forza di separazione giudiziale o separazione consensuale omologata, ovvero di coniugi il cui matrimonio sia stato annullato o sciolto, rientrano nella suddetta competenza del tribunale dei minorenni nei soli casi in cui come causa di quella revisione si chieda un intervento ablativo o limitativo della potestà genitoriale sulla prole, a norma degli artt. 330 e 333 c.c., mentre, in ogni altro caso, sono devoluti alla competenza del tribunale ordinario.
Cass. civ. n. 5760/1981
La ripartizione dei compiti fra il tribunale ordinario e quello per i minorenni, che costituiscono uffici nettamente distinti per composizione, circoscrizione e sfera di attribuzioni, attiene, anche quando i due uffici abbiano la stessa sede, alla competenza in senso tecnico e non alla mera distribuzione del lavoro fra giudici del medesimo ufficio. Pertanto, le statuizioni di tali organi, sui limiti delle attribuzioni ad essi riservate dalla legge, configurano pronunzie sulla competenza, impugnabili con il regolamento. La competenza a provvedere sull'affidamento e il mantenimento della prole, come su ogni questione relativa all'esercizio della potestà è distribuita fra il tribunale ordinario e quello per i minorenni, essendo attribuita al primo ex art. 710 c.p.c., per ragioni di connessione, in pendenza del giudizio di separazione ovvero quando, dopo il passaggio in giudicato della pronunzia conclusiva di questo, sia proposta domanda di revisione di provvedimenti attinenti non soltanto alla prole, ma anche ai rapporti fra i coniugi; ed al secondo, ex art. 38 disp. att. c.c., ove difettino le ragioni suddette.