Cass. civ. n. 22394 del 5 settembre 2008
Testo massima n. 1
Ai giudizi di modifica delle condizioni economiche stabilite nella separazione, si applicano gli ordinari criteri di competenza e, quindi, oltre al foro generale delle persone fisiche, è competente anche il foro concorrente relativo alle obbligazioni; pertanto, sussiste la competenza del tribunale che ha pronunziato o ha omologato la separazione, nel cui circondario sono sorte le obbligazioni di cui si tratta.