14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6297 del 19 marzo 2014
Testo massima n. 1
La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni di natura economica, imposte al coniuge in sede di separazione consensuale [ nella specie relative al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario ], va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale.
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