17 Mar Articolo 669 quater Codice di procedura civile — Competenza in corso di causa
Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669ter.
Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.
In pendenza dei termini per proporre l’impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.
Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell’articolo 669ter.
Il terzo comma dell’articolo 669ter si applica altresì nel caso in cui l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l’applicazione del comma 2 dell’articolo 316 del Codice di procedura penale.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 199/2003
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 ter comma terzo e 669 quater comma sesto c.p.c. nonché 316 c.p.c.; nell’ipotesi di azione civile esercitata o trasferita in sede penale, la competenza a conoscere della richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla parte spetta tanto al giudice penale competente per il perito, tanto al giudice civile, competente per materia o valore, con sede nel luogo dove deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
Cass. civ. n. 9740/1994
Ai fini della competenza all’adozione di un provvedimento di urgenza in presenza di una causa pendente per il merito, ex art. 701 c.p.c., è necessario che sussista un rapporto di inerenza attuale tra la domanda di provvedimento di urgenza e la lite in corso, nel senso che tale lite comprenda nel suo oggetto l’accertamento del diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria, il provvedimento ex art. 700 c.p.c. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che tale rapporto non fosse ravvisabile tra il diritto del conduttore ad ottenere dal locatore, in via di urgenza, l’installazione di un impianto autonomo di riscaldamento o il ripristino del preesistente impianto centralizzato ed una causa concernente, da un verso, il mancato pagamento di oneri condominiali e, dall’altro, il mancato funzionamento dell’impianto del citofono, delle cassette postali e dell’ascensore, ma fosse invece ravvisabile tra il suddetto diritto del conduttore ed altra causa, pendente tra le stesse parti, relativa alla più ampia domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento).
Cass. civ. n. 10554/1993
Il ricorso con il quale, facendo valere il proprio diritto di usufrutto, si chiede che, con provvedimento di urgenza, sia ordinato ad una parte il rilascio dell’appartamento da questa abitato, incide sul medesimo oggetto della causa da quest’ultima in precedenza promossa per far valere il suo diritto di abitazione dell’appartamento medesimo e, benché fondata su un diritto diverso e più ampio di quello di abitazione, tende sostanzialmente alla tutela del diritto di godimento esclusivo dell’appartamento che, nella causa di merito già pendente, è invece negato dall’altra parte ed attiene, conseguentemente, ad una questione che è già oggetto di tale causa; la competenza a provvedere sul predetto ricorso appartiene, pertanto, ai sensi dell’art. 701 c.p.c., al giudice della causa di merito già preventivamente proposta per l’accertamento del diritto di abitazione.
Cass. civ. n. 9155/1993
Nel giudizio di convalida di sequestro conservativo immobiliare pendente in grado di appello, il provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. richiesto dal sequestrante per ottenere dal Conservatore dei registri immobiliari il ripristino della trascrizione del sequestro conservativo, la cui cancellazione sia stata eseguita dopo la sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di convalida, rientra nella materia del giudizio di convalida e nella competenza del consigliere istruttore.
Cass. civ. n. 5152/1993
Il principio che riserva al giudice che ha emesso il provvedimento o a quello della causa di merito tutte le funzioni inerenti alla esecuzione dei provvedimenti cautelari, possessori o di urgenza ed alle eventuali contestazioni o opposizioni delle parti, è applicabile solo nei casi in cui sia effettivamente pendente il giudizio di merito, dovendosi altrimenti ritenere esperibili contro l’esecuzione ed i relativi atti i rimedi ordinari della opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.
Cass. civ. n. 2795/1989
In tema di provvedimenti d’urgenza, la causa per il merito, in relazione alla cui pendenza l’art. 701 c.p.c., in deroga alla competenza del pretore, prevede la competenza del giudice istruttore, è quella, tra le stesse parti, nella quale si faccia valere il medesimo diritto che si afferma minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, ai fini della tutela in via cautelare. Pertanto, la competenza del giudice istruttore non sussiste quando la causa di merito investa un diritto diverso, ancorché connesso a quello dedotto nel procedimento di urgenza. (Nella specie la S.C. ha escluso la deroga alla competenza del pretore, ritenendo che il diritto posto da un coniuge a fondamento dell’azione cautelare proposta nei confronti dell’altro e consistente nella proprietà di parte degli oggetti depositati in una cassetta di sicurezza, nonché nella collegata pretesa alla loro restituzione, non rientra nell’oggetto della causa di separazione personale tra i coniugi, quale è identificato dall’art. 156 c.c. per quanto attiene ai rapporti patrimoniali tra gli stessi).
Cass. civ. n. 245/1986
Qualora il proprietario di un immobile chieda in via d’urgenza, a norma dell’art. 700 c.p.c., un ordine di rilascio a carico dell’occupante senza titolo, la competenza del pretore non resta esclusa in favore di quella del giudice istruttore della «causa pendente per il merito», secondo la previsione dell’art. 701 c.p.c., per effetto della precedente introduzione davanti al tribunale, fra le medesime parti, di domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, tenuto conto che tale domanda, ancorché rivolta a conseguire il risultato pratico del rilascio dello stesso immobile, si diversifica, per causa petendi, da quella rispetto alla quale viene richiesto il provvedimento d’urgenza.
Cass. civ. n. 4702/1985
Al fine dell’applicazione dell’art. 701 c.p.c., secondo il quale la competenza ad emettere provvedimenti d’urgenza spetta al giudice istruttore, quando vi sia causa pendente per il merito, deve considerarsi pendente anche la causa cancellata dal ruolo, in quanto in stato di mera quiescenza, e suscettibile di riassunzione prima del decorso del termine annuale di cui all’art. 307 c.p.c.
Cass. civ. n. 4112/1985
L’art. 701 c.p.c., nell’attribuire la competenza ad emettere i provvedimenti di urgenza al giudice istruttore della causa pendente per il merito, si riferisce al giudizio per l’accertamento di quello stesso diritto che il ricorrente afferma essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, per impedire il quale è necessario assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
Cass. civ. n. 783/1984
A norma dell’art. 701 c.p.c., la competenza del giudice istruttore della causa di merito ad emettere il provvedimento d’urgenza presuppone che questo sia domandato, appunto, in pendenza della causa di merito, comprendente l’accertamento del diritto alla cui tutela in via provvisoria tende il provvedimento medesimo, e, pertanto, va esclusa ove il ricorso ex art. 700 c.p.c. sia stato proposto ante causam.
Cass. civ. n. 427/1984
Dopo che il pretore ha provveduto sulla richiesta di provvedimenti d’urgenza, avanzata ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ed assegnato un termine per l’instaurazione del giudizio di merito, la pendenza di tale giudizio è segnata dalla notificazione del relativo atto di citazione, e, pertanto, ove un nuovo ricorso per provvedimenti d’urgenza venga depositato prima di detta notificazione, sul ricorso medesimo deve affermarsi la competenza del pretore, e non del giudice istruttore della causa di merito, a norma dell’art. 701 c.p.c., difettando il requisito dell’attuale pendenza della causa stessa.
Cass. civ. n. 7049/1983
La competenza ad adottare provvedimenti d’urgenza, per la tutela in via provvisoria e cautelare di un diritto il cui accertamento sia incluso nell’oggetto di causa pendente nel merito, spetta, a norma dell’art. 701 c.p.c., al giudice istruttore di tale causa, mentre resta a questo fine irrilevante che nella causa medesima non sia stata specificamente formulata la domanda in relazione alla quale vengano chiesti i provvedimenti d’urgenza.
Cass. civ. n. 6387/1983
L’art. 701 c.p.c., nell’attribuire la competenza ad emettere i provvedimenti d’urgenza al giudice istruttore della causa pendente per il merito, si riferisce al giudizio per l’accertamento di quello stesso diritto che il ricorrente afferma essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, per impedire il quale è necessario assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito. Pertanto, tale competenza non sussiste qualora al momento della proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., per la reintegrazione del ricorrente nella posizione di partecipante all’impresa familiare penda innanzi ad altro giudice giudizio di merito proposto da altro soggetto diretto all’accertamento della cessione della sua appartenenza alla stessa impresa familiare, con attribuzione della quota di utili ed incrementi patrimoniali spettantegli, attesa la diversità dei diritti soggettivi fatti valere, mentre è irrilevante, al predetto fine, la circostanza che, successivamente alla domanda di provvedimento d’urgenza, sia stata riconvenzionalmente richiesta nel giudizio di merito dallo stesso ricorrente la pronunzia di nullità del patto di impresa.
Cass. civ. n. 1302/1982
La competenza del giudice del merito ad emettere provvedimenti di urgenza, prevista dall’ultima parte dell’art. 701 c.p.c., va determinata in base alla mera realtà processuale della pendenza della causa di merito davanti a lui, indipendentemente dall’effettiva sussistenza della competenza sul merito di tale giudice.
Cass. civ. n. 6128/1981
I provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. possono essere emanati anche dalle sezioni specializzate agrarie, nella cause innanzi ad esse pendenti a rientranti (quali quelle concernenti la compartecipazione agraria e la relativa proroga legale) nella competenza funzionale assoluta ed inderogabile attribuita alle medesime.
Cass. civ. n. 4284/1981
La deroga alla competenza funzionale del pretore ad emettere provvedimento d’urgenza, ai sensi dell’art. 701 c.p.c., in relazione alla pendenza di causa per il merito ed in favore del giudice istruttore della causa medesima, postula che questa si identifichi, per personae, petitum e causa petendi, con quella che dovrebbe essere instaurata dopo il provvedimento stesso. Pertanto, qualora il giratario di azioni chieda in via d’urgenza che si ordini all’amministrazione della società emittente l’annotazione del trasferimento dei titoli, a norma dell’art. 2023 ultimo comma c.c., l’indicata deroga non può essere ravvisata in base alla pendenza di una causa di merito, promossa nei confronti della stessa persona fisica in proprio e non nella qualità di amministratore di detta società.
Cass. civ. n. 4073/1981
È competente a pronunciare sulla richiesta di provvedimenti d’urgenza il pretore del luogo in cui l’istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso e non anche il giudice istruttore investito della cognizione di una causa di merito, quando il provvedimento d’urgenza sia proposto contro una parte diversa dal quella intervenuta nel giudizio di merito e tale giudizio non ricomprenda né si identifichi con la controversia prospettata innanzi al pretore.
Cass. civ. n. 1613/1978
Ai fini della determinazione della competenza ad emettere provvedimenti d’urgenza (art. 701 c.p.c.), deve ritenersi pendente la causa di merito introdotta con opposizione di terzo alla esecuzione, dal momento in cui il ricorso in opposizione è presentato nella cancelleria del giudice dell’esecuzione.
Cass. civ. n. 3251/1960
Quando la causa è pendente in secondo grado, davanti alla Corte d’appello, il consigliere istruttore è competente ad emettere i provvedimenti d’urgenza di cui si tratta negli artt. 700 ss. c.p.c.
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