14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7049 del 24 novembre 1983
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in Massimario
Testo massima n. 1
La competenza ad adottare provvedimenti d’urgenza, per la tutela in via provvisoria e cautelare di un diritto il cui accertamento sia incluso nell’oggetto di causa pendente nel merito, spetta, a norma dell’art. 701 c.p.c., al giudice istruttore di tale causa, mentre resta a questo fine irrilevante che nella causa medesima non sia stata specificamente formulata la domanda in relazione alla quale vengano chiesti i provvedimenti d’urgenza.
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