14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4284 del 2 luglio 1981
Testo massima n. 1
La deroga alla competenza funzionale del pretore ad emettere provvedimento d’urgenza, ai sensi dell’art. 701 c.p.c., in relazione alla pendenza di causa per il merito ed in favore del giudice istruttore della causa medesima, postula che questa si identifichi, per personae, petitum e causa petendi, con quella che dovrebbe essere instaurata dopo il provvedimento stesso. Pertanto, qualora il giratario di azioni chieda in via d’urgenza che si ordini all’amministrazione della società emittente l’annotazione del trasferimento dei titoli, a norma dell’art. 2023 ultimo comma c.c., l’indicata deroga non può essere ravvisata in base alla pendenza di una causa di merito, promossa nei confronti della stessa persona fisica in proprio e non nella qualità di amministratore di detta società.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]