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Articolo 649 Codice di procedura civile — Sospensione dell’esecuzione provvisoria

Articolo 649 Codice di procedura civile — Sospensione dell’esecuzione provvisoria

Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanzanon impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’articolo 642.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3979/2012

In tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme e, pertanto, l’art. 669 sexies c.p.c., nella parte in cui permette l’adozione di provvedimenti prima dell’instaurazione del contraddittorio sull’istanza cautelare stessa, salva loro conferma o modifica o revoca a contraddittorio pieno.

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Cass. civ. n. 18539/2007

In tema di rapporti tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed esecuzione, qualora, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in base alla quale era stata iniziata l’azione esecutiva, il giudizio di primo grado si concluda con il rigetto dell’opposizione, cessano gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione e, perciò, della sospensione dell’esecuzione nel frattempo disposta dal G.E., in quanto il decreto ingiuntivo riprende forza di titolo esecutivo, con il consequenziale effetto della possibile riassunzione del procedimento esecutivo precedentemente sospeso. Lo stesso principio si applica se il successivo giudizio di appello, durante il quale sia stata disposta la sospensione della sentenza di rigetto dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con conseguente nuova sospensione del processo esecutivo, si sia concluso con il rigetto dell’appello, poiché, anche in questo caso, ai fini della riassunzione del processo esecutivo sospeso, non è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione contro il decreto ingiuntivo.

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Cass. civ. n. 709/2006

La sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell’opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l’ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all’art. 623 c.p.c., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione. Tale effetto del provvedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice della esecuzione nelle forme previste dall’art. 486 c.p.c. e senza necessità di opposizione alla esecuzione da parte del debitore, il quale ha peraltro la facoltà di contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo (e nonostante) la sospensione del processo esecutivo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), tendente ad una pronuncia che rimuova l’atto in ragione del tempo in cui è stato adottato. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha affermato avere il giudice di merito correttamente ritenuto esperibile non già la sospensione ex art. 649 c.p.c. bensì il rimedio dell’opposizione formale ex art. 617 dello stesso codice, per far valere l’invalidità dell’ordinanza di vendita del compendio pignorato emessa in violazione dell’art. 626 c.p.c., il quale vieta il compimento di atti di esecuzione quando il procedimento di espropriazione forzata è sospeso per effetto di statuizione dello stesso giudice dell’esecuzione ovvero di altro giudice innanzi al quale il titolo esecutivo è stato impugnato).

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Cass. civ. n. 6546/2002

L’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo disposta ai sensi dell’art. 642 c.p.c. può essere oggetto di sospensione e non di revoca, e unico funzionalmente competente a emanare il relativo provvedimento a mente dell’art. 549 c.p.c. è il giudice istruttore della causa di opposizione.

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Cass. civ. n. 261/1999

Nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d’opposizione all’esecuzione, nel momento in cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto si concretizza l’ipotesi della sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, a norma dell’art. 623, secondo ipotesi, c.p.c., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo, che non può essere riattivato fino a che, in dipendenza del giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell’opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell’art. 653 c.p.c. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza d’appello che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione per sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, essendo stato nel frattempo sospesa l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto).

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Cass. civ. n. 548/1995

L’ordinanza con la quale in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venga revocata anziché, come disposto dall’art. 649 c.p.c., sospesa la provvisoria esecuzione del decreto medesimo non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., giacché anche in questo caso come in quello nel quale l’esecuzione provvisoria del decreto viene concessa o negata, ai sensi dell’art. 648 dello stesso codice, il provvedimento riveste carattere di interinalità e non è quindi idoneo a pregiudicare la pronunzia di merito neppure sotto il limitato profilo della sua esecutorietà, che può esser disposta con la sentenza di rigetto dell’opposizione.

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Cass. civ. n. 6326/1991

L’ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo a norma dell’ex art. 649 c.p.c., come la pronuncia di rigetto dell’istanza di revoca dell’ordinanza di sospensione, non è, ex se, censurabile mediante ricorso per cassazione non avendo un contenuto decisorio, senza che la mancanza di motivazione circa la sussistenza dei gravi motivi giustificanti la sospensione dell’esecuzione possa costituire irregolarità tale da rendere il provvedimento abnorme, e come tale impugnabile per cassazione.
La disposizione dell’art. 649 c.p.c. concernente la facoltà di disporre la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo trova applicazione anche nel caso di decreto immediatamente esecutivo ottenuto ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi condominiali, e ciò indipendentemente dal fatto che la deliberazione dell’assemblea del condominio di approvazione dello stato di ripartizione dei contributi, sia stata o meno impugnata nei modi di legge.

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