14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6546 del 7 maggio 2002
Posted at 17:31h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo disposta ai sensi dell’art. 642 c.p.c. può essere oggetto di sospensione e non di revoca, e unico funzionalmente competente a emanare il relativo provvedimento a mente dell’art. 549 c.p.c. è il giudice istruttore della causa di opposizione.
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