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Articolo 131 Codice di procedura civile — Forma dei provvedimenti in generale

Articolo 131 Codice di procedura civile — Forma dei provvedimenti in generale

La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto .

In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell’unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10731/2001

Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è destinato a produrre. Sotto un tal profilo, il provvedimento non ha il carattere della decisorietà e della definitività quando la pronuncia spieghi i suoi effetti solo sul piano processuale, producendo la sua efficacia soltanto all’interno del processo. Conseguentemente esso, in tali casi, non è suscettibile di impugnazione innanzi al giudice di grado superiore (nella specie, la S.C., in forza di detto principio, ha confermato la pronuncia di inammissibilità di un appello proposto avverso un’ordinanza avente carattere meramente ordinatorio).

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Cass. civ. n. 644/1979

Poiché per la individuazione della natura di un provvedimento giurisdizionale è decisiva non già la forma esteriore o la denominazione che il giudice gli abbia dato, sibbene il suo intrinseco contenuto, deve riconoscersi natura di sentenza, in quanto decide parzialmente il merito della controversia — ed è come tale impugnabile con l’appello — al provvedimento con il quale il tribunale, in relazione alla domanda di pagamento dell’indennizzo da corrispondere ai proprietari di impresa elettrica espropriata per effetto della legge di nazionalizzazione, stabilisce i criteri legali applicabili nel caso concreto per la determinazione dell’indennizzo medesimo.

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Cass. civ. n. 2753/1975

La natura di un provvedimento giudiziale dev’essere desunta non già dalla forma esteriore o dalla denominazione che il giudice gli abbia dato, sibbene dal suo intrinseco contenuto. Pertanto, si ha ordinanza quando il provvedimento disponga in ordine al contenuto formale delle attività consentite alle parti; si ha, invece, sentenza quando il giudice, nell’esercizio pieno del suo potere-dovere giurisdizionale, si pronunci in via definitiva o non definitiva, sul merito della controversia o su presupposti o condizioni processuali.

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