14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5238 del 15 marzo 2004
Testo massima n. 1
I provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione sono normalmente assunti, ai sensi dell’art. 487, primo comma, c.p.c., con ordinanza, e sono modificabili o revocabili finchè non abbiano avuto esecuzione, costituendo anch’essi espressione del potere di direzione del processo e, in quanto diversamente regolanti quanto già disciplinato dal provvedimento precedentemente adottato, sono soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi.
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Testo massima n. 2
Il provvedimento del giudice dell’esecuzione di diniego della modifica o della revoca di un proprio precedente provvedimento rientra nel novero degli atti esecutivi impugnabili [ e cioèopponibili o reclamabili ] solo quando all’istante, pur rimanendo inalterata la sua posizione giuridica che tale precedente provvedimento fonda, possa derivare pregiudizio dagli argomenti addotti dal giudice a sostegno del rigetto.
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