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Articolo 128 Codice di procedura civile — Udienza pubblica

Articolo 128 Codice di procedura civile — Udienza pubblica

L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5563/1984

Il requisito della pubblicità dell’udienza di discussione, fissato a pena di nullità dall’art. 128 c.p.c., resta soddisfatto quando risulti concretamente assicurata la possibilità di assistere all’udienza medesima, mentre è irrilevante la utilizzazione di un locale normalmente non destinato ad aula di udienza (nella specie, studio del pretore).

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Cass. civ. n. 216/1975

La nullità della sentenza, in quanto pronunciata dopo la discussione della causa avvenuta davanti al collegio in Camera di Consiglio e non in pubblica udienza, come prescrive il primo comma dell’art. 128 c.p.c., non può essere sollevata d’ufficio, ma dalle parti nella prima istanza o difesa successiva alla verificazione e notizia della nullità (art. 157, secondo comma, c.p.c.); e poiché il principio della pubblicità, a presidio del quale la nullità è comminata, è stato violato fin dal momento in cui con la relazione del giudice istruttore le attività previste dall’art. 375 c.p.c. hanno avuto inizio, la parte interessata deve eccepire la nullità appena sia ammessa alla discussione; in difetto la parte stessa dimostra di voler rinunziare tacitamente a dedurre la predetta nullità (artt. 157, terzo comma, c.p.c.).

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