Cass. civ. n. 5563 del 30 ottobre 1984
Testo massima n. 1
Il requisito della pubblicità dell'udienza di discussione, fissato a pena di nullità dall'art. 128 c.p.c., resta soddisfatto quando risulti concretamente assicurata la possibilità di assistere all'udienza medesima, mentre è irrilevante la utilizzazione di un locale normalmente non destinato ad aula di udienza (nella specie, studio del pretore).