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Articolo 129 Codice di procedura civile — Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

Articolo 129 Codice di procedura civile — Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

Chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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