17 Mar Articolo 129 Codice di procedura civile — Doveri di chi interviene o assiste all’udienza
Posted at 10:20h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Primo – Disposizioni generali > Titolo VI – Degli atti processuali > Capo I – Delle forme degli atti e dei provvedimenti > Sezione II – Delle udienze
Chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.
È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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