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Articolo 31 Codice di procedura civile — Cause accessorie

Articolo 31 Codice di procedura civile — Cause accessorie

La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmentecompetente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell’articolo 10, secondo comma [ 18, 40, 274 ] . [ Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7183/2014

I criteri legali di modificazione della competenza per territorio per ragioni di connessione di cui agli artt. 31 ss. c.p.c. sono derogabili su accordo delle parti ai sensi dell’art. 28 dello stesso codice.

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Cass. civ. n. 4007/2003

Il vincolo di accessorietà che, ai sensi dell’art. 31 c.p.c., determina la vis attractiva a favore del giudice comeptente per la causa principale ricorre quando tra le domande esista un rapporto di conseguenzialità logico-giuridica tale che la pretesa oggetto della causa accessoria, pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice nella pretesa oggetto dell’altra causa. Un vincolo di tal genere è ravvisabile tra la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di accertamento dell’insussistenza del credito vantato dalla parte inadempiente e quella di risarcimento del danno (da illecito aquiliano) cagionato dall’illegittima pretesa di pagamento del credito insussistente, essendo chiaro che l’illegittimità della pretesa è strettamente dipendente dall’accertamento dell’insussistenza del credito.

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Cass. civ. n. 1371/1996

La vis actrativa esercitata dalla domanda principale di determinazione del canone spettante per materia alla competenza del pretore, sulla domanda accessoria di restituzione delle somme pagate in eccedenza dal conduttore, si giustifica, ai sensi dell’art. 31 c.p.c., finché sia possibile decidere su entrambe le domande nello stesso processo; quando ciò non è possibile perché sulla domanda principale si è già formato il giudicato o anche perché la domanda accessoria nel giudizio promosso con la domanda principale deve ritenersi preclusa ai sensi dell’art. 184 o dell’art. 345 c.p.c., la competenza sulla domanda accessoria non può stabilirsi che in base al suo valore.

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Cass. civ. n. 6269/1994

L’art. 31 c.p.c., che, con una disposizione derogatrice delle regole generali sulla competenza, consente all’attore di proporre la domanda accessoria solo dinanzi al giudice che è competente sulla domanda principale per ragioni di territorio (cioè, secondo i generali criteri della competenza per territorio), non può essere applicato, per il suo carattere eccezionale che ne impedisce l’interpretazione estensiva, quando il giudice della causa principale sia determinato convenzionalmente per effetto di una clausola negoziale.

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Cass. civ. n. 1858/1991

Nel caso di proposizione di domanda di adempimento di un contratto ed, in via subordinata, di quella di risoluzione dello stesso, la domanda di adempimento assume il ruolo di domanda principale con conseguente applicabilità, ai fini della competenza per territorio, del criterio del forum destinatae solutionis con riguardo agli effetti ex art. 31 c.p.c.

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Cass. civ. n. 7863/1990

La domanda del venditore per il pagamento del prezzo e quella del compratore per la riduzione del prezzo per vizi della merce e la compensazione del prezzo stesso con il credito per il richiesto risarcimento del danno, pur essendo connesse, non presentano un rapporto di accessorietà — che a norma dell’art. 31 c.p.c. comporta la facoltà della parte di proporre la domanda al giudice della causa principale — stante la diversità del rispettivo petitum, avendo la prima natura condannatoria ed essendo quella di riduzione del prezzo, invece, diretta ad ottenere un accertamento modificativo in ordine al quantum del prezzo dovuto.

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Cass. civ. n. 1121/1971

Qualora siano dedotte in giudizio due obbligazioni che siano in rapporto di subordinazione, la competenza per territorio, in applicazione del principio di cui all’art. 31 c.p.c., va determinata con riferimento a quella dedotta in via principale.

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