Art. 30 bis – Codice di procedura civile – Foro per le cause in cui sono parti i magistrati

Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 16382/2011

A norma dell'art. 30 bis c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza n. 147 del 2004 della Corte costituzionale, le azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, delle quali - indipendentemente dal fatto che un procedimento penale sia stato iniziato - sia parte un magistrato, nei termini dettati dall'art. 11 c.p.p. (per cui, secondo le norme del relativo capo, sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni), sono di competenza del giudice ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi del citato art. 11.
In tema di foro per le cause in cui sono parti i magistrati, ove sia stato adito un giudice competente secondo le regole ordinarie e in violazione dell'art. 30 bis, primo comma, c.p.c. (come, nella specie), il giudice competente, dinanzi al quale deve farsi la rimessione della causa, va determinato, in deroga all'art. 5 c.p.c., non già in base al luogo di servizio del magistrato al momento della proposizione della domanda, bensì in ragione di quello sopravvenuto sino al momento della decisione.

Cass. civ. n. 4185/2010

A norma dell'art. 30 bis c.p.c. - nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004 - ove la controversia in cui è parte un magistrato abbia origine da un fatto illecito costituente reato ed il danneggiato scelga il criterio di collegamento costituito dal "locus commissi delicti", lo stato di fatto rilevante per il radicamento della competenza per territorio va rapportato al momento in cui l'obbligazione è sorta, e non a quello di proposizione della domanda; ne consegue che lo spostamento di competenza in favore del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 c.p.p. si determina a condizione che il magistrato prestasse servizio, al momento dell'insorgere dell'obbligazione, nel distretto di corte d'appello nel quale si colloca il "locus commissi delicti", non assumendo rilievo il fatto che il medesimo sia stato "medio tempore" trasferito ad altra sede.

Cass. civ. n. 27666/2009

In tema di foro per le cause di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, in relazione alla disciplina recata dall'art. 4 della L. 13 aprile 1988, n. 117 - per cui la competenza su dette controversie è del tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'art. 11 cod. proc. pen. e dell'art. 1 disp. att. trans. cod. proc. pen. - trova applicazione, in via di interpretazione sistematica, la regola, dettata in materia di foro per le cause in cui sono parti i magistrati, posta dall'art. 30 bis, secondo comma, c.p.c. - derogatoria della disciplina normale sulla cd. "perpetuatio" della competenza prevista dall'art. 5 c.p.c. e volta ad assicurare, anche all'apparenza, il massimo grado di imparzialità della giurisdizione - per cui la "potestas iudicandi" dell'ufficio giudiziario adito originariamente in primo grado, ma anche di quello adito in sede di impugnazione di merito (sia essa l'appello o la revocazione o, ancora, l'opposizione di terzo), viene meno se il magistrato, del cui operato si discuta, sia esso intervenuto o meno nel giudizio, viene ad esercitare le funzioni nel distretto in cui si situa l'ufficio di merito che in quel momento tratta il processo. Ne consegue, quanto al momento di rilevazione di siffatto sopravvenuto svolgimento delle funzioni nel distretto da parte del magistrato, che, ove tale mutamento di fatto si verifichi nel corso del giudizio, sia di primo grado che di impugnazione di merito, troverà applicazione la regola posta dall'art. 157, secondo comma, c.p.c., per cui l'anzidetta situazione dovrà essere rilevata d'ufficio oppure eccepita dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla notizia del trasferimento del magistrato nel distretto; ove, invece, la medesima sopravvenienza di fatto si verifichi nella pendenza del termine per l'impugnazione, troverà applicazione l'art. 38 c.p.c., sicché soltanto nel caso di pertinente e tempestiva eccezione di parte o rilevazione d'ufficio nella prima udienza di trattazione del giudizio di impugnazione si dovrà disporre la "translatio" del processo al diverso giudice individuato in base alle regole dell'art. 11 cod. proc. pen.

Cass. civ. n. 14761/2009

L'art. 30 bis c.p.c., che regola la competenza nei procedimenti in cui siano parte i magistrati, a garanzia della terzietà ed indipendenza dell'esercizio della funzione giudiziaria, trova applicazione soltanto nei casi in cui, in base alle regole generali, la competenza spetterebbe ad un giudice appartenente al distretto nel quale il magistrato esercita le sue funzioni. Pertanto, nei casi previsti dall'art. 20 c.p.c., l'attore è libero di esercitare l'opzione tra il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, mentre il meccanismo di garanzia previsto dall'art. 30 bis citato opera, eventualmente, soltanto qualora, in relazione al giudice adito in base a detta norma, sussistano i presupposti per lo spostamento di competenza. (Principio affermato dalla S.C. in materia di risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica).

Cass. civ. n. 19054/2006

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 25 marzo 2004, n. 147, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 30 bis, primo comma, c.p.c., lo spostamento della competenza dei giudizi civili in cui sia parte un magistrato è configurabile solo nell'ipotesi di danno causato da reato (fattispecie di lesioni colpose da incidente stradale in cui il magistrato non era il conducente dell'autovettura investitrice).

Cass. civ. n. 2672/2004

La competenza nelle cause di cui siano parti i magistrati, individuata a norma dell'art. 30 bis del codice di rito, si configura come competenza territoriale inderogabile, senza, peraltro, che il rilievo o l'eccezione di incompetenza possano intervenire in ogni stato e grado del giudizio, in quanto anche nell'ipotesi di incompetenza ex art. 30 bis citato trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 38 c.p.c., con la conseguenza che l'incompetenza territoriale, anche nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., può essere rilevata o eccepita non oltre la prima udienza di trattazione.