Art. 30 – Codice di procedura civile – Foro del domicilio eletto

Chi ha eletto domicilio a norma dell'articolo 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso [141, 170].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 2543/2005

In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i Fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un Foro esclusivo, qual è quello stabilito, in materia di controversie tra consumatore e professionista, dalla disposizione dettata dall'art. 1469-bis c.c., terzo comma, numero 19 (applicabile, avendo natura di norma processuale, nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima).

Cass. civ. n. 3547/1971

L'elezione di domicilio presso il difensore per un determinato processo o per un determinato affare non può valere, secondo i comuni principi ermeneutici, oltre i fini e i tempi cui essa si riferisce, e in ogni caso non può valere ai fini del rapporto che si viene a stabilire tra il cliente ed il difensore.