17 Mar Articolo 29 Codice di procedura civile — Forma ed effetti dell’accordo delle parti
L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto [ 1341, 1342 c.c. ] . L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 16006/2011
La clausola di deroga alla competenza in via esclusiva contenuta, ai sensi dell’art. 29 c.p.c., in un accordo negoziale riguardo alle controversie nascenti da esso, opera anche con riguardo alla domanda con cui una delle parti chieda l’accertamento dell’inesistenza o invalidità dell’accordo medesimo.
Cass. civ. n. 24869/2010
La clausola con la quale le parti di un contratto demandino ad un foro convenzionale “tutte le controversie inerenti il contratto”, e non già le sole controversie “fondate sul” o “scaturenti dal” contratto, deve essere interpretata nel senso che attraverso essa le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri. Ne consegue che ove una delle parti invochi contro l’altra tanto la responsabilità aquiliana quanto quella contrattuale, fondandole ambedue sui medesimi fatti materiali, resta devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l’azione contrattuale, sia quella extracontrattuale.
Cass. civ. n. 9314/2008
Il creditore che agisce in surroga in luogo del proprio debitore, ai sensi dell’art. 2900 c.c., esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest’ultimo. Pertanto, ove si tratti di diritto di fonte contrattuale, ed il debitore surrogato abbia pattuito con la controparte una deroga alla competenza per territorio dell’autorità giudiziaria, l’azione surrogatoria dovrà essere proposta dinanzi a tale foro convenzionale, anche nelle ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha statuito che, nel caso in cui in un contratto di leasing le parti pattuiscano che l’utilizzatore potrà agire contro il concedente solo davanti ad un determinato foro, deve intendersi questo come il foro dinanzi al quale deve essere esercitata l’azione di riscatto, anche nell’ipotesi che ad agire non sia l’utilizzatore, ma, in sua vece, ed invia surrogatoria, il suo fideiussore).
La clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita sia a favore di entrambe le parti, sia a favore di una parte sola. In quest’ultimo caso la parte favorita ha la facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l’altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto.
Cass. civ. n. 5030/2000
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell’art. 29, secondo comma, codice di rito, un’enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Tuttavia, ai fini dell’individuazione di detta volontà delle parti, è sufficiente che esse specifichino che detto foro convenzionale è voluto come «esclusivo», poiché da tale qualificazione emerge senza alcun dubbio la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari.
Cass. civ. n. 11616/1998
La designazione convenzionale di un Foro territoriale anche se coincidente con uno dei Fori previsti dalla legge, non attribuisce ad esso carattere di esclusività, in difetto di una pattuizione espressa in tal senso (art. 29, secondo comma c.p.c.), la quale, sebbene non debba rivestire una formula sacramentale, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve discendere da una inequivoca manifestazione della volontà concorde di sottrarre la competenza agli altri Fori previsti dalla legge. Tale significato non hanno le clausole che designano un determinato Foro come competente per ogni controversia per qualunque contestazione.
Cass. civ. n. 7896/1994
La deroga convenzionale alla competenza per territorio, ancorché esclusiva, non può riguardare anche un affare diverso da quello per il quale la deroga fu pattuita e non può estendersi anche ad un convenuto diverso dalla persona dell’altro contraente: in particolare, il disposto dell’art. 33 c.p.c., per avere contenuto derogativo agli ordinari criteri di competenza solo con riferimento al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., non è suscettibile di interpretazione estensiva o applicazione analogica, relativamente al foro convenzionalmente pattuito.
Cass. civ. n. 159/1990
Il foro stabilito dalle parti dà luogo ad un’ipotesi di competenza derogata per effetto della convenzione, e non già ad una competenza inderogabile, ed anche quando sia stabilito come esclusivo, ai sensi dell’art. 29 cpv. c.p.c., non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa sia suscettibile di modificazioni per ragioni di connessione; pertanto, nel caso di cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.) l’attore ha facoltà di adire il giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti — perché decida in unico processo sulle cause promosse contro più persone e connesse per l’oggetto o per il titolo — senza limitazioni derivanti da una deroga convenzionale della competenza territoriale, che sia stata pattuita con un altro convenuto.
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