Art. 220 – Codice della strada – Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 1572/1999
Per le violazioni al - Codice della strada costituenti reato non è richiesto, a norma dell’art. 220 cod. strad., l’adempimento della preventiva notificazione dell’addebito ex art. 201 cod. del medesimo codice, che è da rispettare soltanto per le violazioni di carattere non penale.Cass. pen. n. 9814/1994
In tema di circolazione stradale per le violazioni già costituenti reati contravvenzionali commesse anteriormente all’entrata in vigore del nuovo - Codice della strada che le ha depenalizzate e, quindi, prima del 1 gennaio 1993 non è prevista la trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria all’autorità amministrativa competente perché questa non potrebbe procedere all’applicazione della relativa sanzione amministrativa che è irrogabile soltanto in relazione alle violazioni commesse dal 1 gennaio 1993. (Applicazione in tema di sorpasso di un veicolo in corrispondenza di un dosso).Cass. pen. n. 1717/1994
La depenalizzazione dell'inottemperanza all'ordine, dato al conducente del veicolo, di esibire negli uffici la patente di guida di cui sia risultato sprovvisto all'atto del controllo non consente, in difetto di una espressa norma transitoria e in ossequio al principio di legalità previsto dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, di procedere alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, non potendosi fare applicazione, in mancanza di esplicito richiamo, dell'art. 40 della citata L. n. 689 del 1981, che non introduce un principio di carattere generale, ma si riferisce esclusivamente alle violazioni di carattere penale commesse prima della sua entrata in vigore e da essa depenalizzate.Cass. pen. n. 1348/1993
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo - Codice della strada, l’inosservanza dell’ordine di presentarsi in ufficio al fine di fornire informazioni in ordine alla disponibilità materiale di un autoveicolo colto in circolazione non regolare, impartito all’intestatario del mezzo dalla Polizia stradale anteriormente alla normativa introdotta dal nuovo codice, non è più punibile ai sensi dell’art. 650 c.p., dal momento che l’art. 180 cod. strad. sanziona detta inottemperanza con sanzione amministrativa pecuniaria. Tale nuova sanzione, in mancanza di una disposizione transitoria analoga a quella dettata dall’art. 40 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che deroga al principio di legalità sancito per gli illeciti amministrativi dall’art. 1 della legge medesima, non ha però efficacia retroattiva e, quindi, non si applica alle violazioni poste in essere anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice stradale, onde non può essere disposto l’invio degli atti al comando di polizia che ha provveduto alla contestazione della contravvenzione, previsto dall’art. 220 del codice stradale.Cass. pen. n. 157/1993
A seguito di novazione legislativa, la condotta omissiva di chi, senza giustificato motivo «non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste» dal - Codice della strada, precedentemente punibile ai sensi dell'art. 650 c.p. è ora sanzionato in via amministrativa dal comma ottavo dell'art. 180 del nuovo - Codice della strada. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 220, comma quarto, del suddetto codice nei procedimenti in corso relativi a siffatte condotte realizzatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, gli atti vanno rimessi al comando che ha comunicato la notizia di reato, perché proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del comma primo, titolo VI, del codice stesso.Cass. pen. n. 2394/1993
L'art. 220 del nuovo c.s. stabilisce che l'autorità giudiziaria, in tutti i casi nei quali ravvisa solo una violazione amministrativa trasmette gli atti all'autorità o comando che ha comunicato la notizia di reato. Tale disposizione di coordinamento dispone solo per il tempo successivo all'entrata in vigore del codice nuovo e, pertanto, non si applica alle violazioni commesse sotto il vigore della normativa punitiva precedente e cioè agli illeciti commessi nel tempo in cui la violazione configurava l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p.Cass. pen. n. 612/1993
La formulazione da parte del legislatore di una ipotesi di illecito amministrativo, sanzionata con pena pecuniaria, in sostituzione di precedente e più grave qualificazione di rilievo penale, mentre produce il passaggio dell'illecito dall'area penale a quella amministrativa non può, nel contempo, avere applicazione se non dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, e ciò in forza del principio di legalità, proclamato in materia di depenalizzazione dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, e salva diversa ed espressa disposizione derogatoria, prevista da norma di pari rango (primario e non superprimario). Ne consegue che in relazione a fatti che, già integranti il reato di cui all'art. 650 c.p. e commessi prima della data di entrata in vigore del nuovo - Codice della strada, configurino dopo tale data l'illecito punito con sanzione amministrativa dall'art. 180, comma ottavo, di detto codice, non può farsi applicazione del disposto dell'art. 220 dello stesso codice, alla cui stregua l'autorità giudiziaria è obbligata alla trasmissione degli atti all'autorità o al comando che ha comunicato la notizia di reato, quando nel fatto sia ravvisata solo una violazione amministrativa, dovendosi escludere un'applicazione retroattiva della suddetta violazione amministrativa. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha altresì evidenziato che nella specie non poteva trovare applicazione il disposto del comma terzo dell'art. 2 c.p., che disciplina il fenomeno della diversità di leggi succedutesi nel tempo prevedendo l'applicazione di quella più favorevole, in quanto tale norma sottintende la riconducibilità di entrambe le leggi nella sfera della repressione penale).