Cass. pen. n. 1572 del 9 febbraio 1999

Testo massima n. 1


Per le violazioni al codice della strada costituenti reato non è richiesto, a norma dell’art. 220 cod. strad., l’adempimento della preventiva notificazione dell’addebito ex art. 201 cod. del medesimo codice, che è da rispettare soltanto per le violazioni di carattere non penale.

Normativa correlata