Cass. pen. n. 1717 del 10 febbraio 1994
Testo massima n. 1
La depenalizzazione dell'inottemperanza all'ordine, dato al conducente del veicolo, di esibire negli uffici la patente di guida di cui sia risultato sprovvisto all'atto del controllo non consente, in difetto di una espressa norma transitoria e in ossequio al principio di legalità previsto dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, di procedere alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, non potendosi fare applicazione, in mancanza di esplicito richiamo, dell'art. 40 della citata L. n. 689 del 1981, che non introduce un principio di carattere generale, ma si riferisce esclusivamente alle violazioni di carattere penale commesse prima della sua entrata in vigore e da essa depenalizzate.
Testo massima n. 2
L’inosservanza dell’ordine di esibire la patente di guida impartito a chi sia sorpreso a condurre un autoveicolo senza avere con sé la patente non può considerarsi esclusa dalla depenalizzazione intervenuta con l’art. 180, comma ottavo, del nuovo codice della strada, sotto il profilo della persistente strumentalità di quell’ordine all’accertamento del reato di cui all’art. 116 stesso codice (che può essere agevolmente accertato presso gli uffici della P.A.), e cioè a fini di giustizia. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l’ordine di esibire la patente di guida appare funzionalmente diretto ad accertare eventuali violazioni amministrative, come la mancata conferma di validità della patente, la mancata annotazione del cambio di residenza, l’irregolarità fiscale del documento, l’eventuale violazione dell’obbligo di portare le lenti durante la guida ecc.). Non risultano precedenti specifici.