Art. 100 – Codice della strada – Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.

4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. [I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.]

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuori strada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo della targa di cui al comma 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed è collocato in modo da garantire la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all'utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 1468/2011

Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482 c.p.), la condotta di colui che circoli con autoveicolo dotato di targa originale ma coperta parzialmente in modo da evitare di essere identificato, in quanto gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale, una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso.

Cass. pen. n. 12936/2003

Circolare con targa originale ma coperta parzialmente così da non poter essere identificati non costituisce né il reato previsto dall’art. 100 comma 12 né quello previsto dall’art. 100 comma 14 d.lgs. 285/1990, in quanto la condotta posta in essere non realizza una falsificazione, una manomissione o un alterazione della targa originaria, né una sostituzione con targa non propria (Nell’occasione, la Corte ha precisato che è ravvisabile la violazione amministrativa prevista dal comma 11 dell’art. 100 citato decreto, rappresentando un modo per non rendere facilmente ispezionabile la targa.).

Cass. pen. n. 3188/1997

La confisca del veicolo prevista come sanzione accessoria per i reati di circolazione con veicoli con targa contraffatta, di cui all’articolo 100 del - Codice della strada, ha carattere amministrativo, come si desume dagli articoli 210 e 213 del - Codice della strada, e non di misura di sicurezza, ed è quindi compatibile con il rito del patteggiamento.

Cass. pen. n. 4815/1996

La fabbricazione abusiva o l’uso di una targa composta di cartone e pennarello o con lettere e numeri autoadesivi (e quindi palesemente fittizia) è condotta che, ai sensi dell’art. 100, comma quarto e undicesimo del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è divenuta penalmente irrilevante, costituendo un illecito amministrativo. Tale comportamento, invece, nella vigenza del - Codice della strada abrogato, integrava il reato di cui all’art. 66, comma terzo e ottavo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

Cass. pen. n. 3606/1995

In tema di violazione del - Codice della strada, il fatto di circolare con targhe fabbricate abusivamente, non solo non è stato depenalizzato dall’art. 231 del nuovo codice entrato in vigore con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ma anzi, a partire dal 1 ottobre 1993 esso è punito più severamente rispetto alla previsione dell’art. 68 del codice previgente. Perciò, per i fatti anteriormente verificatisi, deve applicarsi, nel rispetto del principio dell’art. 2 c.p., la norma del - Codice della strada del 1959 (del 15 giugno 1959 n. 393).

Cass. pen. n. 2597/1995

Chi circola alla guida di un veicolo munito di targa riprodotta per imitazione di quella originale, con le stesse indicazioni di questa, senza avere provveduto agli adempimenti di cui ai commi primo e secondo dell’art. 102 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, vale a dire senza averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione ovvero, dopo i quindici giorni dalla presentazione della denuncia detta, senza richiesta di nuova immatricolazione, risponde della violazione prevista dal comma sesto del citato art. 102, e non già della contravvenzione di cui all’art. 100, comma dodicesimo, d.lgs. 285/1992. Quest’ultima norma, infatti, sanziona la circolazione con targa non propria del veicolo ma appartenente ad altro mezzo nonché l’ipotesi di circolazione con targa contraffatta consistente sia nella contraffazione degli estremi della targa originaria o nella creazione di una targa per imitazione sia nella sostituzione della targa vera, occultata o soppressa, con altra contenente estremi diversi, coincidenti o meno con quelli di altra targa di un diverso veicolo.

Cass. pen. n. 9523/1993

In tema di circolazione stradale, il traino di un rimorchio privo del prescritto duplicato della targa del veicolo trainante, già punito come illecito penale ai sensi dei commi terzo ed ottavo dell’art. 66 cod. strad. previgente, integra ora, giusto il disposto dei commi quarto e undicesimo dell’art. 100 del nuovo cod. strad. un mero illecito amministrativo. Ne consegue che nei procedimenti in corso per i reati di cui al citato comma ottavo dell’art. 66 del previgente codice deve trovare applicazione il disposto del comma secondo dell’art. 2 c.p., mentre gli atti vanno trasmessi all’autorità amministrativa. Né a diversa conclusione inducono le norme transitorie recate dal nuovo codice, atteso che l’art. 235, del d.lgs. 285/1992 relativo alle norme del titolo terzo, si limita a fissare al comma settimo il termine iniziale di applicabilità del nuovo regime dettato in genere in materia di targhe, senza alcun cenno alle violazioni anteriormente commesse e, quindi, senza limitare l’applicabilità del principio di cui al ricordato comma secondo dell’art. 2 c.p.