Cass. pen. n. 4815 del 14 maggio 1996
Testo massima n. 1
La fabbricazione abusiva o l’uso di una targa composta di cartone e pennarello o con lettere e numeri autoadesivi (e quindi palesemente fittizia) è condotta che, ai sensi dell’art. 100, comma quarto e undicesimo del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è divenuta penalmente irrilevante, costituendo un illecito amministrativo. Tale comportamento, invece, nella vigenza del codice della strada abrogato, integrava il reato di cui all’art. 66, comma terzo e ottavo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.