14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1468 del 19 gennaio 2011
Testo massima n. 1
Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative [ art. 477 e 482 c.p. ], la condotta di colui che circoli con autoveicolo dotato di targa originale ma coperta parzialmente in modo da evitare di essere identificato, in quanto gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale, una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso.
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