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Art. 1161 — Usucapione dei beni mobili

Art. 1161 — Usucapione dei beni mobili

In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili [ 1153 ] e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1464/2008

Qualora, all’atto dell’apertura di una successione per causa di morte, esista nel patrimonio del de cuius la titolarità di una quota di una società cooperativa edilizia, senza che l’appartamento sia stato ancora costruito, essa costituisce un bene mobile, come tale soggetto ad usucapione decennale da parte dell’erede, ai sensi dell’art. 1161 c.c., ove il possesso sia stato da quest’ultimo acquisito in buona fede.

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Cass. civ. n. 2103/1982

Ai fini dell’usucapione abbreviata decennale di cui all’art. 1161 primo comma. c.c., con riguardo a titoli di credito nominativi, ove l’intestazione formale del titolo sia richiesta dall’acquirente al proprio nome, lo stato di buona fede del possessore deve sussistere sia all’atto dell’acquisto del possesso del titolo di credito, che con riguardo alla successiva intestazione formale, in quanto la fattispecie possessoria comincia a produrre i suoi effetti solo dal momento in cui è stata eseguita la duplice intestazione formale richiesta dalla legge di circolazione del titolo. Tuttavia, la buona fede non può ritenersi a priori esclusa per il solo fatto che la duplice intestazione formale sia stata compiuta, in violazione dell’art. 2022, secondo comma, c.c., in base ad un negozio di trasferimento che risulti da un atto non autenticato, tenuto conto della funzione e della finalità proprie dell’autenticazione, richiesta dalla legge a tutela della posizione dell’emittente, allorché proceda all’intestazione del nome dell’acquirente nei propri registri, e tenendo presente altresì che la buona fede può essere determinata anche da errore di diritto, e cioè dall’ignoranza che, al fine indicato, la legge richiede l’esibizione dell’atto autentico. È ammissibile il possesso ad usucapionem dei titoli di credito, ed in particolare dei titoli nominativi azionari, ma a tal fine, poiché il possesso in tanto è rilevante per l’usucapione in quanto sia esteriorizzato in maniera pacifica e continuativa ed esercitato in modo visibile e non occulto, in modo da palesare l’animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere, la fattispecie possessoria non si realizza con la mera disponibilità materiale del documento, occorrendo anche la legittimazione, vale a dire il possesso secondo la legge di circolazione del titolo, che sola consente di esercitare i poteri cartolari inerenti al possesso del documento, e l’effettivo esercizio, per il periodo di tempo utile, di tali poteri (diritto agli utili, diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee, diritto all’ispezione dei libri sociali, e così via). Per l’intima compenetrazione che sussiste tra esistenza formale del negozio traslativo e buona fede del possessore di un titolo di credito nominativo azionario, il possesso di buona fede, in quanto si risolve nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto, deve sussistere, ai fini dell’usucapione abbreviata decennale, sia in ordine all’idoneità del negozio traslativo apparente a trasferire il diritto cartolare, sia relativamente ai requisiti formali che sono necessari ad legitimationem, onde, di regola, il titolo nominativo azionario deve essere inizialmente già posseduto con la doppia intestazione formale (sul titolo e sul registro dell’emittente) richiesta dall’art. 2022, secondo comma, c.c.

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Cass. civ. n. 1134/1982

La buona fede possessoria, che legittima ai sensi dell’art. 1161 c.c. l’usucapione mobiliare abbreviata, è costituita non dall’ignoranza dell’altrui diritto, ma dall’ignoranza di arrecare danno all’altrui diritto, senza che al riguardo possa rilevare la conoscenza della validità (o invalidità) formale dell’atto dispositivo. Pertanto, in presenza di una donazione non di modico valore, nulla perché effettuata senza l’atto pubblico ed accettata senza l’autorizzazione governativa, necessaria per l’accettazione di donazioni di eredità da parte di persone giuridiche, la buona fede dell’
accipiens (nella specie parrocchia), sussiste ove risulti che il possesso sia ottenuto con la coscienza della concreta osservanza e del rispetto dell’interesse e della volontà del donante.

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