10 Gen Art. 1160 — Usucapione delle universalità di mobili
Posted at 20:47h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo VIII – Del possesso > Capo II – Degli effetti del possesso > Sezione III – Dell’usucapione
L’usucapione di un’universalità di mobilio di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possessocontinuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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