10 Gen Art. 1115 — Obbligazioni solidali dei partecipanti
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune [ 1108 ], le quali siano scadute o scadano entro l’anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura [ 1114 ], si procede alla vendita [ 1470 ] di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti [ 1299 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 20841/2013
In tema di scioglimento della comunione, il meccanismo di ricalcolo delle quote ai sensi del terzo comma dell’art. 1115 c.c. – per cui la quota del partecipante si incrementa in misura corrispondente al rimborso dovutogli, ove abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune – opera al momento della divisione, a condizione che non siano ancora estinte le obbligazioni in solido dei comproprietari nei confronti di terzi, contratte per la cosa comune, scadute o scadenti entro l’anno dalla domanda di divisione, giacché la norma che prevede l’incremento di valore si correla al secondo comma dello stesso art. 1115, per cui il prezzo di vendita, e comunque il valore della cosa da assegnare, viene diminuito dell’importo necessario all’estinzione delle obbligazioni e il valore recuperato per effetto dell’estinzione dell’obbligazione viene riaccreditato al condividente che ha pagato sotto forma di incremento del valore della quota.
Cass. civ. n. 1299/1991
Anche nel caso in cui con riguardo alla divisione relativa ad una comunione ereditaria uno dei coeredi abbia provveduto al pagamento di un debito solidale contratto per la comunione, senza ottenerne il rimborso «pro quota» da parte degli altri coeredi, con la conseguente espansione della sua quota a norma del terzo comma dell’art. 1115 c.c., per stabilire quale sia il maggiore quotista, al fine di attribuirgli un bene immobile non comodamente divisibile, occorre valutare l’immobile in questione con riferimento al momento della apertura della successione. L’obbligo di rimborso posto a norma dell’art. 1115 c.c. a carico dei partecipanti ad una comunione ereditaria nei confronti del coerede che abbia estinto obbligazioni contratte per la cosa comune costituisce debito di valuta e non di valore, in quanto fin dal momento della estinzione del debito solidale sorge a favore del coerede anticipante il diritto al pagamento di una somma di denaro proporzionale all’entità delle quote di partecipazione degli altri coeredi, determinabile con un semplice calcolo aritmetico. Tale debito, pertanto, resta soggetto a rivalutazione soltanto nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 1224 c.c.
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