14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1299 del 7 febbraio 1991
Testo massima n. 1
Anche nel caso in cui con riguardo alla divisione relativa ad una comunione ereditaria uno dei coeredi abbia provveduto al pagamento di un debito solidale contratto per la comunione, senza ottenerne il rimborso «pro quota» da parte degli altri coeredi, con la conseguente espansione della sua quota a norma del terzo comma dell’art. 1115 c.c., per stabilire quale sia il maggiore quotista, al fine di attribuirgli un bene immobile non comodamente divisibile, occorre valutare l’immobile in questione con riferimento al momento della apertura della successione.
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Testo massima n. 2
L’obbligo di rimborso posto a norma dell’art. 1115 c.c. a carico dei partecipanti ad una comunione ereditaria nei confronti del coerede che abbia estinto obbligazioni contratte per la cosa comune costituisce debito di valuta e non di valore, in quanto fin dal momento della estinzione del debito solidale sorge a favore del coerede anticipante il diritto al pagamento di una somma di denaro proporzionale all’entità delle quote di partecipazione degli altri coeredi, determinabile con un semplice calcolo aritmetico. Tale debito, pertanto, resta soggetto a rivalutazione soltanto nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 1224 c.c.
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