10 Gen Art. 1099 — Sostituzione di acqua viva
Posted at 20:33h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo VI – Delle servitù prediali > Capo VIII – Di alcune servitù in materia di acque > Sezione II – Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d’acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l’assicurazione al fondo dominante di un corpo di acqua viva, la cui quantità è determinata dall’autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze [ 912 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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