Art. 1098 – Codice civile – Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acqua

Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua [1094, 1097] non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.

[alert]

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.