Art. 1098 – Codice civile – Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acqua
Fonti > Codice Civile > Libro Terzo - Della proprietà > Titolo VI - Delle servitù prediali > Capo VIII - Di alcune servitù in materia di acque > Sezione II - Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua [1094, 1097] non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.
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