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Art. 1097 — Diritto agli avanzi d’acqua

Art. 1097 — Diritto agli avanzi d’acqua

Quando l’acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta [ 1098 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3242/1975

Poiché possono essere costituite servitù atipiche, non rientranti negli schemi del libro terzo, capo ottavo, del c.c., bene può essere costituita volontariamente una servita alla cui stregua il proprietario del fondo dominante possa utilizzare, da un corpo di acqua viva che scaturisce nel fondo servente, ciò che ecceda i bisogni di quest’ultimo, servitù che non si confonde con le pur analoghe servitù attive degli scoli (art. 1094 c.c.) e servitù sugli avanzi d’acqua (art. 1097 c.c.), ed alla quale non si applica la norma dettata, per la determinazione della quantità di acqua, nella disciplina della servitù di presa o di derivazione d’acqua (art. 1083 c.c.).

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