10 Gen Art. 912 — Conciliazione di opposti interessi
Se sorge controversia tra i proprietari a cui un’acqua non pubblica può essere utile, la autorità giudiziaria deve valutare l’interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all’agricoltura o all’industria dall’uso a cui l’acqua è destinata o si vuol destinare.
L’autorità giudiziaria può assegnare un’indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.
In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3331/1982
Nella controversia fra proprietari confinanti in ordine all’utilizzazione di acque non pubbliche, mediante pozzi trivellati nei rispettivi fondi a distanza legale ed attingenti alla medesima falda, il giudice del merito, pure in difetto di un’espressa richiesta in tal senso, può avvalersi dei poteri conferitigli dall’art. 912 c.c. e, quindi, può procedere ad una conciliazione degli opposti interessi, anche in relazione ai vantaggi che detta utilizzazione sia in grado di arrecare all’agricoltura mediante una regolamentazione paritetica dei concorrenti diritti.
Cass. civ. n. 6059/1981
L’art. 912 c.c. — secondo cui il giudice, nella controversia tra proprietari confinanti in ordine all’utilizzazione di acque non pubbliche (nella specie: mediante pozzi trivellati nei rispettivi fondi), può procedere ad una conciliazione degli opposti interessi — presuppone, per la sua operatività, un conflitto di interesse non superabile con l’applicazione dei criteri sulla distanza previsti dall’art. 911 in relazione all’art. 891 c.c., cioè che, per la conformazione di uno dei fondi, non sia possibile, qualunque sia la distanza dal confine dello scavo in esso praticato, evitare al proprietario di altro fondo il pregiudizio nella preesistente utilizzazione delle acque sotterranee. Tale potere conciliativo, comprensivo della facoltà di imporre criteri e limitazioni dell’uso dell’acqua in vista dell’interesse generale alla coesistenza del maggior numero possibile di utilizzazioni, è esercitabile, una volta accertato l’indicato presupposto, indipendentemente da una sollecitazione delle parti, quale che sia l’oggetto della controversia e, quindi, anche nel giudizio possessorio, data la riferibilita del termine «controversia» a qualunque azione concernente la preesistente utilizzazione dell’acqua sotterranea.
Cass. civ. n. 3253/1978
La valutazione comparativa e la conciliazione degli opposti interessi all’utilizzazione dell’acqua non pubblica, di cui all’art. 912 c.c., presuppone l’accertamento del diritto reale dei contendenti alla utilizzazione stessa e perciò non è ammissibile nel giudizio possessorio, inteso alla tutela del possesso come stato di fatto.
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