10 Gen Art. 1079 — Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 10617/2017
L’enfiteuta è legittimato ad agire in “confessoria servitutis”, onde farne riconoscere in giudizio l’esistenza, essendo abilitato a costituire una servitù in favore del fondo oggetto del suo dominio, ai sensi dell’art. 1078 c.c., ed in applicazione analogica dell’art. 1012, comma 2, c.c., secondo cui l’usufruttuario può far riconoscere l’esistenza delle servitù a favore del fondo.
Cass. civ. n. 25809/2013
Colui che agisce in “confessoria servitutis” ha l’onere di provare qualora questa venga contestata, la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare di un diritto di proprietà sul fondo dominante, sebbene la prova della proprietà non sia altrettanto rigorosa di quella richiesta per la rivendicazione, posto che, mentre con quest’ultima azione si mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, nel caso dell’azione confessoria si domanda soltanto l’affermazione del vincolo di servitù con le eventuali altre conseguenti dichiarazioni di diritto, onde la proprietà del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto dell’azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni.
Cass. civ. n. 12479/2013
L’ “actio confessoria” e l’ “actio negatoria” a tutela di una servitù di passaggio che attraversi più fondi, avendo lo scopo di far riconoscere in giudizio l’esistenza della servitù, vanno proposte nei confronti del solo proprietario del fondo gravato che ne contesti o impedisca l’esercizio, senza necessità di integrare il contradditorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi, neppur avendo rilievo, al fine dell’assunzione della qualità di litisconsorte necessario, la circostanza che alcuno di tali ulteriori titolari dei fondi intermedi abbia edificato un muro il quale, di fatto, impedisca il passaggio, in quanto questione di merito attinente, piuttosto, alla fondatezza della domanda.
Cass. civ. n. 12766/2008
Ai fini della costituzione contrattuale di una servitù di passaggio non è richiesto l’uso di formule sacramentali, ma è sufficiente che dalla relativa clausola siano determinabili con certezza il fondo dominante, il fondo servente e l’oggetto, rappresentato dall’assoggettamento dell’uno all’utilità dell’altro; pertanto, ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 1079 c.c. non è necessario risalire al contratto originario istitutivo della servitù medesima, essendo sufficiente il richiamo di esso nei successivi atti di acquisto.
Cass. civ. n. 1214/1999
Le turbative che abilitano all’esercizio delle azioni a difesa della servitù (azione confessoria e azioni possessorie) non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello stato di fatto, essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo l’esercizio della servitù.
Cass. civ. n. 8527/1996
Colui che agisce in confessoria servitutis (art. 1079 c.c.) ha l’onere di fornire la prova dell’esistenza di tale diritto — presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni — mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 e ss. c.c.) non essendo all’uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, non costituendo l’esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servita, ma solo il presupposto dell’acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Né possono dare luogo ad inversione dell’onere della prova le ammissioni del convenuto, trattandosi dell’esistenza di un diritto reale, rimanendo salva solo la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi scaturenti dalle ammissioni del convenuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall’attore.
Cass. civ. n. 4770/1996
Le convenzioni tra privati, con le quali si stabiliscono reciproche limitazioni o vantaggi a favore e a carico delle rispettive proprietà individuali, specie in ordine alle modalità di edificabilità, restringono o ampliano definitivamente i poteri connessi alla proprietà attribuendo a ciascun fondo un corrispondente vantaggio e onere che ad esso inerisce come qualitas fundi, ossia con caratteristiche di realtà inquadrabili nello schema delle servita. Pertanto, nell’ipotesi di inosservanza della pattuita convenzione limitativa dell’edificabilità, il proprietario del fondo dominante può agire nei confronti del proprietario del fondo servente con azione di natura reale per chiedere ed ottenere la demolizione dell’opera abusiva, non diversamente dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni ex artt. 872 e 873 c.c.
Cass. civ. n. 1383/1994
Riguardo alla confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l’esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l’ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servita o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c. Gli autori materiali della lesione del diritto di servita possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell’azione ex art. 1079 c.c., soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù; altrimenti nei loro confronti possono essere esperite, ai sensi dell’art. 2043 c.c., l’azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell’art. 2058 c.c., l’azione di riduzione in pristino con l’eliminazione delle turbative e molestie.
Cass. civ. n. 1842/1993
L’
actio
confessoria servitutis, quale azione reale avente ad oggetto l’accertamento dell’affermato diritto di servita, trova fondamento nel fatto stesso che vi siano contestazioni sulla legittimità dell’esercizio del medesimo, accompagnate o meno da impedimenti o turbative. Ne consegue che non può negarsi la qualificazione di
confessoria servitutis alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto in negatoria, per il fatto che quest’ultima domanda non sia stata accompagnata dalla menomazione o dalla privazione del possesso della corrispondente servitù.
Cass. civ. n. 1214/1986
Il titolare di una servitù può agire in giudizio sia per farne accertare l’esistenza ed il contenuto sia per far cessare eventuali impedimenti e turbative, nonché per chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre al risarcimento del danno. Peraltro nel mentre la domanda di riduzione dei luoghi in pristino stato, ove si tratti di violazione posta in essere dal proprietario del fondo servente, può essere proposta, per il carattere reale della relativa azione, dall’attuale titolare della servitù e contro l’autore della violazione solo se ed in quanto costui abbia ancora quella proprietà, la domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal fondo dominante, è esperibile, tenuto conto del carattere personale della relativa azione, attivamente anche dal soggetto che abbia perso la qualità di titolare della servita, purché abbia subito i danni quando ancora la conservava, e, passivamente, contro l’autore della violazione da cui è derivato il danno, anche se non è più proprietario del fondo servente, riguardo ai danni maturati sino al momento in cui ha avuto luogo il trasferimento della proprietà di detto fondo, con effetti che restano ovviamente circoscritti ai soli soggetti del rapporto processuale e non sono, quindi, opponibili al nuovo proprietario del fondo servente, che non abbia partecipato al giudizio. La legittimazione passiva di questo nuovo proprietario subentra salvo diverso accordo, solo per i danni verificatisi dopo l’acquisto che gli deriva dall’aver consentito con la propria inerzia, dolosa o colposa, il protrarsi della situazione antigiuridica, posta in essere dal precedente proprietario, nella quale si concreta il fatto produttivo del danno subito dal titolare della servitù.
Cass. civ. n. 5396/1985
L’azione confessoria servitutis — sia essa diretta al mero accertamento della servitù che all’accertamento e alla cessazione degli impedimenti e turbative — ha carattere reale e deve essere necessariamente esperita contro chi non solo contesti l’esistenza della servitù (con o senza turbative ed impedimenti), ma abbia altresì un rapporto attuale con il fondo servente, e cioè il proprietario, il comproprietario, il titolare di un diritto reale sul fondo od il possessore suo nomine, potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento — contenente, anche implicitamente, l’ordine di astenersi da qualsiasi turbativa — o di rimessione in pristino, ai sensi dell’art. 2933 c.c. Pertanto, tale azione non può essere esperita nei confronti del venditore del fondo (preteso) dominante, anche se lo stesso — nel giudizio instaurato dal suo avente causa con azione confessoria nei confronti del proprietario del fondo (preteso) servente — abbia negato l’esistenza della servita potendo detto venditore essere chiamato a rispondere, dal compratore che abbia confidato ragionevolmente sull’esistenza della servitù, ovvero ne sia stato espressamente garantito, soltanto ai sensi dell’art. 1484 c.c.
Cass. civ. n. 3110/1985
L’
actio
confessoria, come azione reale a difesa della servitù, trova il suo fondamento solo se vi siano contestazioni sulla legittimità dell’esercizio del diritto di servitù, laddove se si è in presenza di turbative o minacce che non implichino la contestazione della servitù, si è fuori dell’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 1079 c.c. e al titolare della servitù spetta, oltre alla tutela possessoria, l’azione di risarcimento di cui all’art. 2043 ovvero, ai fini della riduzione in pristino con l’eliminazione delle turbative o molestie, quella di reintegrazione in forma specifica prevista dall’art. 2058 dello stesso codice.
Cass. civ. n. 6673/1981
Il titolare del diritto di proprietà che abbia subito un pregiudizio in conseguenza della costruzione di un’opera illegittima (nella specie: perché realizzata in violazione di una servitù non aedificandi) può proporre contemporaneamente l’azione volta ad attuare la sanzione diretta, consistente nell’eliminazione della costruzione abusiva, e l’azione tendente a conseguire la sanzione indiretta del risarcimento del danno causato dalla stessa, avendo interesse sia a rimuovere per il futuro la situazione illegittima, sia ad ottenere il risarcimento del danno, con l’unico limite che, dal momento in cui la sanzione diretta è attuata, quella indiretta si circoscrive ai danni causati dall’opera prima della sua eliminazione.
Cass. civ. n. 4196/1976
Il proprietario del fondo dominante può far valere la responsabilità del proprietario del fondo servente, con riguardo alle violazioni dei divieti previsti dal diritto di servitù (nella specie, divieto di ingombrare un terreno con vetture od altre cose), non soltanto per i fatti direttamente commessi dal predetto proprietario del fondo servente, ma anche per i fatti posti in essere da terzi, con la sua tolleranza od a causa del suo comportamento (nella specie, consistente nella demolizione di un muretto divisorio, che aveva agevolato l’accesso di terzi al terreno).
Cass. civ. n. 2108/1975
Si deve escludere che il riconoscimento unilaterale dell’esistenza di un diritto reale — (nel caso di specie: servitù) — possa produrre l’effetto che, ai sensi dell’art. 1988 c.c., ha la ricognizione del debito: la relevatio ab onere probandi, con conseguente inversione del medesimo. E salva, peraltro, la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi scaturenti dalle ammissioni del convenuto, nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall’attore in actio confessoria.
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