14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1842 del 13 febbraio 1993
Testo massima n. 1
L’
actio
confessoria servitutis, quale azione reale avente ad oggetto l’accertamento dell’affermato diritto di servita, trova fondamento nel fatto stesso che vi siano contestazioni sulla legittimità dell’esercizio del medesimo, accompagnate o meno da impedimenti o turbative. Ne consegue che non può negarsi la qualificazione di
confessoria servitutis alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto in negatoria, per il fatto che quest’ultima domanda non sia stata accompagnata dalla menomazione o dalla privazione del possesso della corrispondente servitù.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]