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Art. 1034 — Apertura di nuovo acquedotto

Art. 1034 — Apertura di nuovo acquedotto

Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque.

Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell’acquedotto è dovuta un’indennità da determinarsi avuto riguardo all’acqua che s’introduce, al valore dell’acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.

La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24470/2017

L’art. 1034 c.c. – che trova applicazione ai fini della disciplina della costituzione della servitù coattiva di attraversamento di fondi da parte di ferrovie private di seconda categoria, giusta il rinvio operato dall’art. 5 del r.d. n. 1447 del 1912 – consente, tenuto conto della “ratio” della norma di evitare usi in aggravio o in conflitto di opere preesistenti, la costituzione di servitù coattiva di acquedotto mediante opere già esistenti sul fondo servente, oltre che quando lo offra il titolare di quest’ultimo, anche quando lo domandi l’avente diritto sul fondo dominante e non sussistano l’aggravio o il conflitto di uso che la norma tende ad evitare, in particolare ove il proprietario del fondo servente non prospetti la necessità o possibilità – da apprezzarsi da parte del giudice con congrua motivazione – di adibire dette opere per il corso di altre acque.

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Cass. civ. n. 1258/1976

Il divieto stabilito dall’art. 1034 c.c., che proibisce al titolare di una servitù attiva di acquedotto di far defluire le acque negli acquedotti preesistenti sul fondo servente e destinati al corso di altre acque, è escluso espressamente per il proprietario che voglia, ai fini di bonifica, usare le fogne e i fossi con tale destinazione che già passano per il proprio fondo ai sensi dell’art. 1045 c.c.; poiché nessun espresso divieto è posto dall’art. 1044 per chi non ha già canali passanti per il proprio fondo, deve dedursene logicamente che il citato art. 1045 in realtà esclude per gli scarichi di bonifica l’incompatibilità con le opere di adduzione preesistenti, che invece è la base della disciplina della diversa servitù di acquedotto.

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