14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1258 del 10 aprile 1976
Testo massima n. 1
Il divieto stabilito dall’art. 1034 c.c., che proibisce al titolare di una servitù attiva di acquedotto di far defluire le acque negli acquedotti preesistenti sul fondo servente e destinati al corso di altre acque, è escluso espressamente per il proprietario che voglia, ai fini di bonifica, usare le fogne e i fossi con tale destinazione che già passano per il proprio fondo ai sensi dell’art. 1045 c.c.; poiché nessun espresso divieto è posto dall’art. 1044 per chi non ha già canali passanti per il proprio fondo, deve dedursene logicamente che il citato art. 1045 in realtà esclude per gli scarichi di bonifica l’incompatibilità con le opere di adduzione preesistenti, che invece è la base della disciplina della diversa servitù di acquedotto.
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