Art. 1035 – Codice civile – Attraversamento di acquedotti

Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi [1046].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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