10 Gen Art. 1012 — Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitù
Se durante l’usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l’usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario [ 1586, 1777 ].
L’usufruttuario può far riconoscere l’esistenza delle servitù a favore del fondo o l’inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo [ 949, 1079 ]; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 22348/2009
In tema di limitazioni legali della proprietà, l’azione per denunciare la violazione da parte del vicino della distanze nelle costruzioni ha natura di “negatoria servitutis”, essendo diretta a far valere l’inesistenza di “iura in re” a carico della proprietà suscettibili di dar luogo ad una servitù, e pertanto al suo esercizio è legittimato, a norma dell’art. 1012, secondo comma, c.c., anche il titolare del diritto di usufrutto sul fondo.
Cass. civ. n. 3441/1974
L’azione promossa contro il proprietario per costruire sul fondo una servitù coattiva non comporta la presenza necessaria in giudizio dell’usufruttuario del fondo stesso, dal momento che nel giudizio non si controverte affatto dell’esistenza del suo diritto; e, se dall’esito della controversia dovesse scaturire una limitazione del diritto di godimento dell’usufruttuario, questa non sarebbe che un effetto riflesso dell’imposizione di un peso sullo stesso fondo e, quindi, della limitazione del diritto del proprietario, che egli, in quanto usufruttuario, è costretto a subire. Diversa, infatti, è l’ipotesi in cui sia l’usufruttuario ad agire in negatoria servitutis, poiché nel relativo giudizio il proprietario è litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 1012 c.c.
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