10 Gen Art. 942 — Terreni abbandonati dalle acque correnti
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 14645/2017
La disciplina di cui all’art. 1 della l. n. 37 del 1994 (recante “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”), sostitutiva dell’art. 942 c.c., che esclude la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati dalle acque correnti, è priva di efficacia retroattiva.
Cass. civ. n. 4753/2002
Anche nel vigore delle norme di cui agli artt. 942, 946, 947 vecchio testo del codice civile (anteriormente, cioè, alla novella di cui alla legge 37/1994), le accessioni fluviali comportavano l’acquisto della proprietà da parte dei proprietari rivieraschi solo se determinate da eventi naturali, e non dall’opera artificiale dell’uomo.
Cass. civ. n. 9376/1994
Il fenomeno di incremento fluviale disciplinato, nella particolare forma di accessione denominata alluvione impropria, dall’art. 942 c.c., consiste nell’acquisto, da parte del proprietario o dei proprietari dei fondi posti lungo una delle due rive del fiume, della proprietà del terreno abbandonato dall’acqua corrente che ritirandosi insensibilmente e per cause naturali da una delle rive, si è spostata insensibilmente impercettibilmente ma definitivamente verso l’altra, privando la riva abbandonata dalle acque della originaria funzione di pubblico interesse dalla quale dipendeva la sua demanialità necessaria; tale fenomeno si distingue, quindi, da quello affine dell’alveo abbandonato di cui all’art. 946 c.c., che consiste nel repentino abbandono, da parte del fiume, del proprio letto originario per aprirsi un nuovo corso.
Cass. civ. n. 232/1987
Qualora un terreno abbandonato da un corso d’acqua perda la qualità di bene demaniale e venga acquistato a titolo originario dal proprietario del fondo rivierasco, ai sensi dell’art. 942 c.c., la successiva riacquisizione di detto bene, per effetto di usucapione, al patrimonio dello Stato postula un possesso esercitato dall’amministrazione con la cosciente volontà di godere dell’immobile altrui, e, pertanto, non è ravvisabile in un comportamento che, nell’erroneo presupposto della persistente demanialità del bene medesimo, si esaurisca in atti di gestione del demanio (nella specie, concessione a terzi e percezione del relativo canone).
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