Cass. civ. n. 232 del 15 gennaio 1987

Testo massima n. 1


Qualora un terreno abbandonato da un corso d'acqua perda la qualità di bene demaniale e venga acquistato a titolo originario dal proprietario del fondo rivierasco, ai sensi dell'art. 942 c.c., la successiva riacquisizione di detto bene, per effetto di usucapione, al patrimonio dello Stato postula un possesso esercitato dall'amministrazione con la cosciente volontà di godere dell'immobile altrui, e, pertanto, non è ravvisabile in un comportamento che, nell'erroneo presupposto della persistente demanialità del bene medesimo, si esaurisca in atti di gestione del demanio (nella specie, concessione a terzi e percezione del relativo canone).

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