14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 14645 del 13 giugno 2017
Testo massima n. 1
Gli alvei dei fiumi e dei torrenti, costituiti da quei tratti di terreno sui quali l’acqua scorre fino al limite delle piene normali, rientrano nell’ambito del demanio idrico, per cui le sponde o rive interne – ossia quelle zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie – sono comprese nel concetto di alveo, e costituiscono quindi beni demaniali, a differenza delle sponde e rive esterne che, essendo soggette alle sole piene straordinarie, appartengono, invece, ai proprietari dei fondi rivieraschi, e sulle quali può pertanto insistere un manufatto occupato da persone.
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Testo massima n. 2
La disciplina di cui all’art. 1 della l. n. 37 del 1994 [ recante “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche” ], sostitutiva dell’art. 942 c.c., che esclude la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati dalle acque correnti, è priva di efficacia retroattiva.
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