Art. 897 – Codice civile – Comunione di fossi

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni [881].

Se uno o più di tali segni sono da una parte o uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22909/2015

La presunzione di comunione del fosso ex art. 897 c.c. non può applicarsi ove il confine sia controverso, sicché essa non può essere invocata per regolare il confine secondo l'andamento del fosso in difformità da quanto risultante nelle mappe catastali.

Cass. civ. n. 1201/1996

La presunzione di comunione di cui all'art. 897 c.c., del fosso interposto fra i fondi di rispettiva proprietà dei confinanti ed utilizzato per lo scolo delle acque, è operante anche quando il confine catastale corre lungo la mezzeria del fosso, mentre tale presunzione è esclusa quando il fosso, corra per tutta la sua lunghezza nella parte interna di uno dei due fondi confinanti.

Cass. civ. n. 1017/1976

Il primo comma dell'art. 897 c.c., secondo cui ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune, si riferisce così ai fondi rustici come ai fondi urbani. La prima parte del cpv. dell'art. 897 c.c., secondo cui il fosso interposto tra due fondi si presume appartenente al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, si riferisce non solo alle acque scolaticce normalmente defluenti dai terreni a monte, ma anche agli scoli di acque piovane, di acque di irrigazione, e di acque bianche eventualmente provenienti da edifici.