Art. 898 – Codice civile – Comunione di siepi
Fonti > Codice Civile > Libro Terzo - Della proprietà > Titolo II - Della proprietà > Capo II - Della proprietà fondiaria > Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
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Massime correlate
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