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Art. 886 — Costruzione del muro di cinta

Art. 886 — Costruzione del muro di cinta

Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione di muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati [ 888 ]. L’altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6174/2015

Il proprietario di un fondo, che eriga un muro sul confine, ha diritto ad ottenere, dal proprietario del fondo contiguo, un contributo per metà nella spesa di costruzione solo se il manufatto integri i requisiti del muro di cinta ex art. 886 cod. civ., raggiungendo un altezza non inferiore a tre metri e sempreché lo stesso, fino a tale livello, sia integralmente in muratura.

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Cass. civ. n. 24752/2013

Il contratto tra proprietari confinanti, relativo alla costruzione di un muro di cinta con ripartizione delle relative spese, non richiede la forma scritta “ad substantiam”, ai sensi dell’art. 1350 c.c., poiché esso non ha ad oggetto beni immobili, limitandosi a creare un rapporto di dare-avere tra le parti.

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Cass. civ. n. 2485/2012

Il proprietario di un fondo, che innalzi il muro di confine sino a portarlo all’altezza di tre metri ex art. 886 c.c., sopporta per intero le spese di sopraelevazione e non può pretendere che vi concorra il proprietario del fondo contiguo, atteso che quest’ultimo, ai sensi degli artt. 874 e 885 c.c., ha soltanto la facoltà, e non l’obbligo, di entrare in comunione della parte sopraedificata.

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Cass. civ. n. 10709/2003

Poiché le norme tecniche di attuazione dei piani territoriali paesaggistici della Regione, che hanno la finalità di tutelare interessi generali o urbanistici o di salvaguardia dell’ambiente, non sono integrative del codice civile, le disposizioni in esse contenute sulle modalità costruttive dei muri di cinta non sono modificative delle previsioni di cui all’art. 886 c.c.

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Cass. civ. n. 7675/1986

L’art. 886 c.c., prevedendo un obbligo, a carico del vicino, di contribuire per metà nella spesa di costruzione del muro di cinta, è norma per sua natura eccezionale e, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica ad altre ipotesi, come quella in cui si tratti di recinzione realizzata con rete metallica.

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Cass. civ. n. 1687/1982

Il limite di altezza per i muri di cinta di proprietà comune posto dall’art. 886 c.c. (tre metri, ovvero altezza diversa determinata convenzionalmente o dai regolamenti locali) concerne soltanto l’obbligo di contribuzione del vicino e, pertanto, salva l’esistenza di un diritto di servitù in favore del vicino (di veduta altius non tollendi) o di una convenzione escludente il sopralzo, il singolo comproprietario ben può innalzare detto muro oltre il limite pattuito, sopportando per intero le spese di sopraelevazione, ai sensi dell’art. 885 dello stesso codice, ed osservando la disciplina delle distanze fra costruzioni in ipotesi di sopraelevazione oltre i tre metri.

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