14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2485 del 21 febbraio 2012
Posted at 16:43h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il proprietario di un fondo, che innalzi il muro di confine sino a portarlo all’altezza di tre metri ex art. 886 c.c., sopporta per intero le spese di sopraelevazione e non può pretendere che vi concorra il proprietario del fondo contiguo, atteso che quest’ultimo, ai sensi degli artt. 874 e 885 c.c., ha soltanto la facoltà, e non l’obbligo, di entrare in comunione della parte sopraedificata.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]