10 Gen Art. 915 — Riparazioni di sponde e argini
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d’urgenza.
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dalla esecuzione delle opere stesse.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 13860/2015
La disciplina di cui all’art. 915 cod. civ., in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono “di ritegno alle acque”, si applica anche per i laghi, non essendo questi ultimi privi di sponda e di argine, ed attesa l’assenza di qualsivoglia distinzione, nella suddetta disposizione, tra acque lacuali o fluviali.
Cass. civ. n. 3882/1981
… legittimato passivo rispetto all’azione esperita dal vicino confinante ai sensi delle norme citate è il proprietario del fondo in questione, e non l’affittuario, soggetto unicamente, ricorrendone le condizioni, alla rivalsa nei confronti del proprietario. Ai sensi dell’art. 915 c.c., ove la distruzione di un argine che serviva di ritegno alle acque sia imputabile al proprietario del fondo in cui esso insisteva ed il medesimo non provveda alla ricostruzione (come, uti dominus potrebbe fare), ben possono provvedervi (con suo obbligo, per intanto, di consentire) gli altri proprietari interessati, nel qual caso la spesa relativa grava totalmente, in forza del successivo art. 917, sul predetto proprietario. Pertanto, di fronte ad una domanda di condanna di quest’ultimo alla ricostruzione dell’argine, la pronunzia può essere limitata alla condanna a sostenere le spese necessarie per la riparazione, senza che al riguardo si configuri il vizio di extrapetizione, trattandosi di pretesa per implicito contenuta nell’espressa più ampia richiesta di ricostruzione. La disciplina degli artt. 915, 916 e 917 c.c. in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono «di ritegno alle acque» concerne sia i corsi naturali delle acque, sia i corsi delle acque irrigue, data la mancanza di una qualsiasi specificazione e considerata la ratio delle disposizioni citate, identificabile esclusivamente nell’esigenza di impedire che le acque, defluenti per qualunque motivo ed in qualunque momento nei canali o nei fossi di un fondo, tracimino, per il cattivo stato di manutenzione delle sponde o degli argini, nel fondo confinante.
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